LEGGE 31 marzo 1954, n. 115
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianità assoluta di nomina a sottotenente 1 febbraio 1945, L'anzianità relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1951 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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