LEGGE 31 marzo 1954, n. 118
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.