LEGGE 8 aprile 1954, n. 122
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella condizione di prigionieri o internati di guerra sono considerati "presenti alle bandiere", ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, anche se la morte o l'irreperibilità si siano verificate o si verifichino dopo la scadenza del termine del 15 aprile 1947 stabilito dal predetto art. 1 e dall'art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49. Fuori dai casi previsti dal comma precedente il termine per considerare "presenti alle bandiere" i militari e militarizzati deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate o contratte per servizio di guerra o, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili è fissato al 24 marzo 1948.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.