LEGGE 16 aprile 1954, n. 127
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A delle stesse Amministrazioni. Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo art. 2. I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo B, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.
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