DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954, n. 128

Type DPR
Publication 1954-01-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

PARTE PRIMA TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

La ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, si effettua in base alle presenti norme su domanda da presentarsi all'Azienda medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte degli interessati, anche se cessati dal servizio dopo il 31 maggio 1948, o da parte degli aventi causa dei deceduti dopo tale data. Il personale cessato dal servizio nei due mesi successivi all'entrata in vigore, del presente regolamento e gli aventi causa dei dipendenti morti nello stesso periodo potranno presentare la domanda di ricostruzione della carriera entro il termine di sessanta giorni decorrente rispettivamente dalla data di cessazione dal servizio o dalla data di morte dell'avente diritto.

Art. 2

La ricostruzione della carriera e' effettuata nel gruppo al quale il dipendente apparteneva alla data in cui cesso' di far parte del personale telefonico della Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Chi prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbia fatto passaggio ad altro gruppo, avra' facolta' di rinunciare alla ricostruzione stessa entro trenta giorni dalla notifica dei suoi risultati. In caso di omissione di dichiarazione di rinuncia si intendera' che l'interessato abbia accettato di occupare il posto assegnatogli con la ricostruzione.

Art. 3

La ricostruzione della carriera del personale telefonico interessato e' effettuata fino alla data del presente decreto, ovvero fino al giorno precedente la cessazione dal servizio o morte dell'avente diritto qualora tale evento si sia verificato fra il 1 giugno 1948 e la data del presente decreto. Per il periodo di ricostruzione anteriore al 1 giugno 1948, si applicano, oltre alle presenti norme generali, quelle particolari contenute nella parte seconda del presente decreto. Per il periodo successivo e fino alla data del presente decreto, viene presa in esame la posizione raggiunta al 1 giugno 19°18 dal personale interessato in seguito alla ricostruzione di cui al comma precedente e, tenuto conto del grado e relativa anzianita' ad esso attribuiti alla data stessa del 1 giugno 1948, si applicano per analogia le norme e condizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, facendo riferimento, per quanto riguarda il raffronto con gli sviluppi di carriera degli altri dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a quelli del personale che alla predetta data 1 giugno 1948 aveva il medesimo grado ed una anzianita' non inferiore. I provvedimenti di ricostruzione di carriera hanno effetto economico non anteriore al 1 giugno 1948.

Art. 4

I collocamenti nei gradi conferiti per ricostruzione di carriera ai sensi del precedente articolo, saranno disposti applicando, ove occorra, il criterio di cui all'art. 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, nell'ambito delle norme generali e particolari contenute nel presente decreto. In corrispondenza dei posti attribuiti con tale criterio, saranno lasciati disponibili altrettanti posti nei gradi inferiori dello stesso ruolo fino all'assorbimento da effettuarsi in ragione di meta' delle successive vacanze nel grado conferito per ricostruzione di carriera. In tale grado potranno effettuarsi promozioni soltanto nel limite dei posti non assorbiti a norma del comma precedente.

Art. 5

I singoli provvedimenti di ricostruzione saranno adottati con riserva di anzianita' nei riguardi del collocamento nei ruoli.

Art. 6

Il personale che alla data di cui al primo comma dell'art. 2 apparteneva ad un ruolo tecnico o amministrativo e che sia stato poi nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici immesso o passato d'autorita' rispettivamente in una categoria di impiego corrispondente invece al ruolo amministrativo o tecnico dello stesso gruppo, potra' chiedere nella domanda di cui all'art. 1 che la ricostruzione di carriera venga effettuata nel ruolo di provenienza.

Art. 7

Il personale che, inquadrato nei ruoli di gruppo C in base al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, cesso' dal servizio a seguito del passaggio dei telefoni all'industria privata e fu assunto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici come subalterno, potra' nella domanda di ricostruzione di carriera optare per la ricostruzione stessa nel ruolo del personale subalterno. Il personale gia' appartenente all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con la qualifica di subalterno, per il quale fu dall'Amministrazione stessa successivamente disposta la sistemazione nei ruoli del gruppo C in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, avra' diritto, se trovantesi nelle altre condizioni prescritte, di chiedere nella domanda di cui all'art. 1 la ricostruzione della carriera nel gruppo C, anche se per evitare pregiudizio economico ebbe allora a rinunciare alla detta sistemazione.

Art. 8

Qualora, dopo avere effettuato la ricostruzione di carriera secondo le norme del presente decreto, risulti che l'interessato ha raggiunto, al di fuori della ricostruzione stessa, una posizione piu' favorevole, o almeno uguale, per grado o per anzianita' di grado, rispetto a quella che gli spetterebbe in base alla detta ricostruzione, la posizione raggiunta si intende acquisita, salvo quanto disposto dal precedente art. 2.

Art. 9

Le norme del presente decreto relative alle promozioni in sede di ricostruzione di carriera valgono anche per l'eventuale retrodatazione dell'anzianita' nel grado gia' raggiunto dagli aventi diritto al di fuori della ricostruzione stessa.

PARTE SECONDA Norme particolari relative alla ricostruzione di carriera anteriore al 1 giugno 1948 TITOLO II Disposizioni comuni ai titoli 111, IV, V, VI e VII

Art. 10

Per gli avanzamenti che saranno deliberati per il periodo anteriore al 1 giugno 1948, sara' fatto riferimento, ove occorra, ai gruppi, gradi e qualifiche delle tabelle annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, e successive modificazioni, indipendentemente dalla qualifica e dalla posizione attribuita agli interessati nella prima applicazione dell'anzidetto decreto.

Art. 11

Nella valutazione dell'anzianita' di servizio ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato fino al 31 maggio 1948 nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con funzioni inerenti a gruppi diversi da quello in cui la carriera e' ricostruita viene valutato come segue: per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo A, per due terzi se prestato in funzioni equiparate a quelle del gruppo B, per meta' se in funzioni equiparate a quelle del gruppo C; per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo B, per due terzi se prestato in funzioni equiparate a quelle del gruppo C; per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo O, per due terzi se prestato nelle mansioni del personale subalterno. La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, procedera' all'applicazione del presente articolo in base a dichiarazioni dell'Amministrazione attestanti la qualita' e la durata delle funzioni o mansioni esercitate da ciascun aspirante alla ricostruzione, indipendentemente dalla categoria o gruppo di effettiva appartenenza.

Art. 12

Salvo le disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, quando gli avanzamenti da effettuarsi in sede di ricostruzione di carriera siano subordinati a valutazioni comparative, la Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, terra' conto delle benemerenze di guerra, della cultura, dell'anzianita' di servizio, dell'anzianita' di grado rivestito o attribuito per ricostruzione, delle mansioni esercitate, degli incarichi speciali eventualmente disimpegnati, delle benemerenze di servizio, della condotta, della capacita' e del rendimento di ogni aspirante. I requisiti di cui al precedente comma saranno di volta in volta valutati con riferimento alla data alla quale si riferisce lo scrutinio, ed in base agli elementi risultanti dalle registrazioni matricolari e dagli atti personali degli interessati.

Art. 13

Ogni volta che le presenti norme stabiliscono la formazione di una graduatoria o la scelta di meritevoli fra personale di un determinato grado, s'intendono compresi fra il personale da esaminare anche gli aventi diritto alla ricostruzione che raggiunsero nell'Azienda il grado stesso non posteriormente alle date risultanti dall'applicazione delle presenti norme per il conferimento di esso grado in sede di ricostruzione di carriera.

Art. 14

Ai soli fini della ricostruzione di carriera, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si computa come servizio prestato nell'Azienda stessa con le mansioni del gruppo di provenienza.

Art. 15

Gli intercalamenti nel ruolo del personale cui sara' stata ricostruita la carriera al 1 giugno 1948, saranno effettuati in relazione al grado ed all'anzianita' a ciascuno attribuiti a tale data, applicandosi, per quanto riguarda l'anzianita', le norme dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

TITOLO III Personale proveniente dal gruppo A

Art. 16

A favore del personale telefonico che all'atto della cessazione dal servizio nell'Amministrazione postale telegrafica apparteneva al gruppo A, sara' effettuata la ricostruzione della carriera in modo che il grado 10° risulti attribuito con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianita' di cinque anni valutabile nel grado inferiore, i gradi 9° e 8° con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianita' complessiva di dieci anni valutabile dall'ammissione al ruolo di 1ª categoria o al gruppo A ed i gradi 7°, 6° e 5° con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianita' di tre anni in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori. I posti da conferire in sede di ricostruzione non potranno alla data del 1 giugno 1948 superare il numero di tre nel grado 5° e di sette rispettivamente nei gradi 6° e 7°.

Art. 17

La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, considerate le singole posizioni di grado e di anzianita' possedute dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio nei ruoli postali telegrafici e vagliati i requisiti ed i meriti di ciascuno di essi, anche in confronto di coloro che durante il loro servizio presso l'Azienda abbiano raggiunto alla data della valutazione il grado da conferire, stabilira' quali funzionari siano da promuovere al grado superiore e da quale data, ripetendo eventualmente la valutazione per i gradi successivi, con l'osservanza dei limiti minimi di anzianita' stabiliti dal primo comma dell'art. 16 e, per quanto riguarda l'attribuzione dei gradi superiori all'8°, nei limiti numerici di cui al secondo comma dello stesso articolo. Nelle promozioni sino al grado 9° compreso, sara' tenuta in maggiore considerazione l'anzianita'; in quelle ai gradi superiori si terra' conto particolare del merito.

Art. 18

Al personale che, con la ricostruzione di cui ai precedenti articoli 16 e 17, verra' considerato meritevole di promozione al grado 5°, sara' attribuita la promozione nell'ordine di valutazione di cui all'art. 17 con l'anzianita' del 1 luglio 1929 per il primo posto da conferire e del 16 marzo 1946 per gli altri due. Ai funzionari ai quali, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1115, e dell'art. 24 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, fu conferito il trattamento di grado 5° a tutti gli effetti, sara' riconosciuta, se piu' favorevole, una anzianita' di grado corrispondente a quella del trattamento conferito in dipendenza delle disposizioni citate. Gli impiegati meritevoli di promozione al grado 6° saranno assegnati a tale grado nell'ordine di valutazione stabilito con i criteri indicati nell'art. 17 e con l'anzianita' rispettivamente del 1 luglio 1926, 1 maggio 1934, 16 giugno 1936, 16 dicembre 1938, 1 giugno 1940, 1 aprile 1946, 16 dicembre 1947. Nello stesso modo si procedera' per gli impiegati da assegnarsi al grado 7°, attribuendo loro nell'ordine la anzianita' del 1 luglio 1926, 1 ottobre 1935, 16 dicembre 1938, 1 gennaio 1939, 16 maggio 1940, 15 maggio 1946 (due posti). Le date di cui ai precedenti commi, saranno dalla Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, posticipate, ove cio' sia necessario nel caso singolo, in dipendenza della applicazione del disposto dell'art. 16. Il personale che, in sede di ricostruzione di carriera, non possa conseguire uno dei gradi di cui ai precedenti commi, sara' promosso, se ne abbia titolo, ai gradi 8°, 9° o 10° con decorrenza non anteriore a quella del raggiungimento dell'anzianita' complessiva valutabile, indicata per i detti gradi nell'art. 16, sempre che tale anzianita' risulti maturata anteriormente al 1 giugno 1948.

TITOLO IV Personale proveniente dal gruppo B

Art. 19

Il personale telefonico gia' inquadrato nel ruolo di gruppo B a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, partecipa con il personale di gruppo C alla ricostruzione di carriera da effettuare in forza degli articoli 24 e seguenti, limitatamente alle promozioni da conferire con effetto da data anteriore a quella del 1 maggio 1940. Da tale data il personale stesso sara' considerato collocato nel gruppo B, con assegnazione al grado conseguito in base al primo comma del presente articolo, e con precedenza nel ruolo per quello fornito del titolo di studio di cui all'art. 16 lettera b) del citato regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Nella determinazione dell'anzianita' ai fini dell'applicazione dell'art. 24 saranno osservate le norme vigenti per l'analogo personale postale telegrafico all'epoca cui la ricostruzione si riferisce.

Art. 20

Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1 maggio 1940 risulti coprire, sia per ricostruzione di carriera sia per posizione raggiunta nell'Azienda, un grado inferiore al 9°, sara' preso in esame e, se riconosciuto meritevole, promosso al grado 90 del gruppo B con effetto da data non anteriore a quella di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, partecipando poi agli scrutini per le eventuali ulteriori promozioni unitamente al personale di cui ai successivi articoli 21 e 22.

Art. 21

Fra il personale telefonico proveniente dal ruolo di gruppo B del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1 maggio 1940 o posteriormente risulti aver raggiunto, anche se per ricostruzione di carriera, il grado 9°, la Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporra' i meritevoli di promozione al grado 8° del gruppo B. La promozione al predetto grado avra' decorrenza non anteriore al 1 maggio 1940 per coloro che alla data stessa vantino almeno un triennio di anzianita' nel grado 9°, e per gli altri non anteriore alla, data di compimento del triennio stesso, sempre che tale data sia operante agli effetti dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.

Art. 22

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