LEGGE 27 marzo 1954, n. 134
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, da fabbricati, dagli impianti e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951. È altresì autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle stesse calamità, dai fabbricati della "Gestione delle case economiche per i ferrovieri".
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