LEGGE 27 marzo 1954, n. 134

Type Legge
Publication 1954-03-27
Ultimo aggiornamento 1954-05-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, da fabbricati, dagli impianti e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951. È altresì autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle stesse calamità, dai fabbricati della "Gestione delle case economiche per i ferrovieri".

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