DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 140
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 478, con il quale il comune di Palu', in provincia di Verona, venne soppresso ed aggregato al limitrofo comune di Zevio;
Vista la istanza 29 febbraio 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Palu' ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Zevio in data 7 marzo 1948, n. 16 e della Deputazione provinciale di Verona in data 22 gennaio 1946, n. 7/88, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Palu', in provincia di Verona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Zevio ed il ricostituito comune di Palu', nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Zevio. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Zevio, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 161. - CARLOMAGNO
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