LEGGE 16 aprile 1954, n. 147
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidità, prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 100.000 annue.
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