LEGGE 16 aprile 1954, n. 156
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le opere per la costruzione dell'aeroporto in località Genova-Sestri e quelle per la sistemazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea, contemplate nel progetto di massima in data 1 febbraio 1951, approvato dall'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 maggio 1951, e che sostituisce ad ogni effetto il progetto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 368, sono dichiarate opere di pubblica utilità; L'aeroporto di Genova-Sestri farà parte del demanio dello Stato.
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