DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 172
IL PRESIDENTE. DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 18 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio;
Decreta:
Norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955.
Art. 1
L'assicurazione dei crediti previsti dall'art. 1 della legge non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso, liquido o per consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi, o per rilascio di cambiali o per emissione di tratte, o per rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o in altro modo valido ai termini del contratto di fornitura.
Art. 2
Il contratto di assicurazione puo' essere stipulato soltanto dopo avvenuta la stipulazione del contratto di fornitura. E' tuttavia in facolta' del Comitato di ammettere all'istruttoria, per deciderne i requisiti di ammissibilita', operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato.
Art. 3
L'assicurazione non potra' in nessun caso avere effetto se non sia stato pagato il premio o non siano adempiute le condizioni fissate nelle condizioni generali della polizza di assicurazione.
Art. 4
E' vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento di cui all'art. 5 della legge; la violazione di tale divieto, da chiunque commessa, importa la perdita dei diritti derivanti dall'assicurazione o dalla riassicurazione effettuate per conto dello Stato. L'assicurato per operazioni previste dalla legge, e' tenuto a denunciare all'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, ogni diversa assicurazione collaterale stipulata nei limiti previsti dall'art. 5 della legge. Qualora l'assicurazione collaterale sia stipulata successivamente all'assicurazione statale, la predetta denuncia dovra' essere effettuata entro trenta giorni dalla stipulazione della polizza.
Art. 5
L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non puo' assumere in assicurazione o in riassicurazione una quota superiore a quella stabilita dal Comitato di cui all'art. 9 della legge. Spetta al predetto Comitato di stabilire le condizioni relative.
Art. 6
Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge, l'assicurato, per avere diritto all'indennizzo e' tenuto a provare che la insolvenza del debitore e' dovuta agli eventi di cui ai numeri 1 e 2 suddetti e a dimostrare di avere esperito tutti gli atti consentiti dalle circostanze per il recupero del credito. Nel caso previsto dal numero 4 dell'art. 3 della legge, l'assicurato e' parimenti tenuto a provare di aver esercitato le azioni necessarie per ottenere l'esecuzione del contratto. Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 3 della legge, l'assicurato e' tenuto ad esibire certificato rilasciato dai competenti uffici attestante che il trasferimento e' congelato da oltre un anno.
Art. 7
Il premio e' unico e deve essere calcolato in ragione di anno con riferimento alla durata della operazione garantita e alla quota di credito assicurata. Esso va pagato all'atto della stipulazione della polizza. Il Comitato potra' concederne il frazionamento in piu' rate, di cui la prima non inferiore al terzo. Sulle rate successive alla prima decorrera' l'interesse legale, fermo il carattere unitario del premio che e' integralmente dovuto in tutti i casi.
Art. 8
Nel caso in cui, essendosi verificato l'evento previsto dal contratto di assicurazione o di riassicurazione, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed altre imprese di assicurazione abbiano effettuato in favore dell'esportatore assicurato il pagamento in lire dell'ammontare del credito per le quote assicurate, e dopo tale pagamento l'importatore estero corrisponde in tutto o in parte il prezzo della fornitura, o comunque vengano ricuperate e trasferite somme costituenti in tutto o in parte tale prezzo, gli importi pagati dal debitore e le somme recuperate e trasferite, ai titoli di cui sopra, saranno attribuiti, con precedenza su ogni altro creditore, all'I.N.A. ed agli altri assicuratori intervenuti nell'operazione, in proporzione delle quote di rischio rispettivamente assunte.
Art. 9
Il Comitato previsto dall'art. 9 della legge ha sede presso l'Istituto nazionale per il commercio estero che provvede al servizio di segreteria del Comitato stesso. Le domande per le assicurazioni e le riassicurazioni di cui all'art. 1 della legge, redatte su speciali moduli predisposti dai Comitato, devono essere presentate all'I.C.E. che, d'intesa con l'I.N.A., provvede all'istruttoria. L'I.C.E. puo', a tal fine, richiedere notizie supplementari e la documentazione che riterra' necessaria.
Art. 10
Le adunanze del Comitato sono valide quanto sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano essi effettivi o sostituti, purche' di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti di questi ultimi. Il Comitato designa due segretari, uno per la parte tecnico-commerciale e l'altro per la parte amministrativa ed assicurativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 11
L'assicurazione e la riassicurazione prestata per conto dello Stato, saranno regolate dalle disposizioni del Codice civile in materia di assicurazioni danni e di riassicurazione, in quanto applicabili e in quanto non siano derogate dalla legge.
Art. 12
Nelle convenzioni da stipularsi in base al primo comma dell'art. 8 della legge sara' stabilita la misura delle spese della gestione di cui all'art. 9 della legge, da imputarsi al conto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge.
Art. 13
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI SCELBA - MARTINELLI - GAVA - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
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