DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 200
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2496, con il quale i comuni di Aurigo, Borgomaro, Conio, San Lazzaro Reale, Ville San Pietro e Ville San Sebastiano, in provincia di Imperia, vennero riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione "Borgomaro";
Vista la istanza 14 maggio 1953, con la quale oltre i tre quinti degli elettori del cessato comune di Aurigo ne hanno chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Borgomaro in data 14 settembre 1947, n. 89 e della Deputazione provinciale di Imperia in data 30 novembre 1946, n. 3, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Aurigo, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Borgomaro ed il ricostituito comune di Aurigo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Borgomaro. E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Borgomaro, che sara' inquadrato nei nuovi organici del comune di Aurigo, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 57. - CARLOMAGNO
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