LEGGE 10 aprile 1954, n. 217
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed è, corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno. Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.
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