LEGGE 7 maggio 1954, n. 219
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, è elevato ad anni otto. Corrispondentemente, è elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.
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