DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 231
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda con la quale si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica del "Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio";
Visto l'atto 27 novembre 1953, rogito n. 5220, rep. n. 16914 notar Castellini di Roma, registrato presso l'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 dicembre 1953, vol. 12/3, n. 7310, con il quale fu costituito il Comitato predetto e fu deliberato lo statuto dell'Ente;
Visti gli atti 26 febbraio ed 11 marzo 1954, rogiti nn. 5479 e 5508 rep. nn. 17671 e 17752 dello stesso notar Castellini, registrati in Roma presso il suddetto Ufficio rispettivamente il 4 e il 13 marzo 1954, ai nn. 12015 e 12619, vol. 15/3, con i quali vennero deliberate modifiche agli articoli 10 e 12 del predetto statuto;
Esaminata la documentazione allegata alla predetta domanda;
Visti gli articoli 12 e seguenti del Codice civile;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta:
Art. 1
E' riconosciuta la personalita' giuridica al "Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio", con sede in Roma, che conserva la medesima denominazione.
Art. 2
E' approvato l'annesso statuto dell'Ente di cui all'articolo precedente, firmato dal Ministro proponente.
EINAUDI VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 1
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio STATUTO Art. 1. E' costituito con sede in Roma un Comitato ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 del Codice civile sotto la denominazione "Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio".
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 2
Art. 2. Il Comitato ha lo scopo di: a) creare l'organizzazione necessaria per lo svolgimento del 4° Congresso mondiale del petrolio, che avra' luogo in Italia nel mese di giugno 1955; b) provvedere alla raccolta ed all'amministrazione dei fondi occorrenti per la preparazione e lo svolgimento della manifestazione che aziende industriali e commerciali, enti scientifici e culturali, istituti finanziari e societa' comunque interessate alla finalita' del Congresso vorranno liberamente offrire per essere impiegati a tale scopo; c) assicurare o coordinare la partecipazione al Congresso dei privati e in particolare quella dei tecnici e delle aziende che svolgono attivita' industriale e commerciale nel settore petrolifero mondiale. Il Comitato promuovera', inoltre, la costituzione di un Comitato d'onore scelto fra personalita' politiche, scientifiche e industriali della Nazione.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 3
Art. 3. Il Comitato potra' compiere tutte le operazioni che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento del proprio scopo. Il Comitato non si propone fini di lucro.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 4
Art. 4. Il Comitato ha la durata dal giorno della sua costituzione fino al 31 dicembre 1955 e potra' essere prorogato o sciolto anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei partecipanti.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 5
Art. 5. I mezzi finanziari con cui il Comitato raggiungera' i propri fini sono costituiti da contributi, donazioni e simili da parte di persone fisiche o giuridiche ed enti.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 6
Art. 6. Fanno parte del Comitato i promotori intervenuti alla sua costituzione. Del Comitato fanno parte altresi', due membri consulenti nominati dal Ministero dell'industria e commercio. Il Comitato ha la facolta', mediante deliberazione presa dall'assemblea dei partecipanti, di integrarsi fino a raggiungere un massimo di 32 membri effettivi e di sostituire i membri che comunque cessino dall'incarico.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 7
Art. 7. I componenti del Comitato cessano di far parte del Comitato stesso: per dimissioni, da comunicarsi per lettera raccomandata al presidente del Comitato; per decadenza, in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto o quando dichiarino senza giustificato motivo di non accettare gli incarichi loro attribuiti dalle deliberazioni prese dall'assemblea dei partecipanti. Sulle dimissioni o sulla decadenza dei componenti il Comitato, delibera l'assemblea dei partecipanti che decide, altresi', in merito alla decorrenza e al regolamento del rapporti. Inoltre si intendera' come non avvenuta la nomina di quel componenti che non abbiano fatto pervenire la loro accettazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 8
Art. 8. Sono organi del Comitato: a) l'assemblea generale dei partecipanti; b) il presidente ed i quattro vice presidenti del Comitato; c) la Giunta esecutiva; d) i presidenti dei Comitati speciali; e) il Collegio dei revisori dei conti. Tutte le cariche sono gratuite.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 9
Art. 9. Spetta alla assemblea generale dei partecipanti di: nominare, tra i membri effettivi del Comitato, il presidente e quattro vice presidenti del Comitato; nominare, tra i membri effettivi del Comitato, la Giunta esecutiva; scegliere e nominare i componenti dei Comitati speciali; nominare il segretario generale del Comitato; nominare i revisori dei conti; approvate i bilanci preventivi e consuntivi; fissare le direttive generali dell'attivita' del Comitato; deliberare le modifiche dello statuto; deliberare su quanto viene sottoposto dalla Giunta esecutiva; provvedere all'eventuale integrazione del Comitato; deliberare sulla proroga e sullo scioglimento anticipato del Comitato.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 10
Art. 10. L'assemblea e' convocata in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, e in sede straordinaria ogni qualvolta il presidente, la Giunta esecutiva e uno dei presidenti dei Comitati speciali e il Collegio dei revisori dei conti lo reputino necessario e su richiesta scritta di almeno un decimo dei partecipanti.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 11
Art. 11. Le assemblee sono convocate dal presidente del Comitato mediante lettera raccomandata da spedirsi ai partecipanti almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare. Nell'avviso puo' essere prevista una seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta La seconda convocazione non puo' aver luogo lo stesso giorno della prima. In caso di urgenza, la convocazione potra' avvenire mediante avviso telegrafico da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 12
Art. 12. Per la validita' delle assemblee, tanto ordinarie, quanto straordinarie all'infuori dei casi in cui si debba deliberare lo scioglimento anticipato del Comitato, o si debbano apportare modifiche allo statuto, e' necessario e sufficiente l'intervento in prima convocazione di almeno la meta' piu' uno dei partecipanti. Se l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, quella di seconda convocazione potra' deliberare sugli oggetti indicati all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima, quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nei casi in cui si vogliano apportare modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, e' necessaria tanto in prima, quanto in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei partecipanti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento anticipato del Comitato e la devoluzione del patrimonio e' necessario tanto in prima quanto in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 13
Art. 13. A ciascun partecipante spetta un voto. Ogni partecipante potra' farsi rappresentare in assemblea da altro partecipante a mezzo di lettera delega. Ogni partecipante non puo' rappresentare piu' di due partecipanti.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 14
Art. 14. Le deliberazioni delle assemblee tanto ordinarie che straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, saranno prese ((a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati)).
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 15
Art. 15. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente piu' anziano di eta' presente all'assemblea. Il segretario generale esercita le funzioni di segretario dell'assemblea. In caso di suo impedimento, dette funzioni sono esercitate da persona designata dall'assemblea dei partecipanti. Delle riunioni dell'assemblea dei partecipanti saranno redatti processi verbali con le forme previste dall'[articolo 2375 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2375).
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 16
Art. 16. Il presidente del Comitato rappresenta verso i terzi e in giudizio il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, questi sara' temporaneamente sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente piu' anziano di eta'. Il presidente del Comitato e' di diritto presidente della Giunta esecutiva.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 17
Art. 17. Il Comitato e' amministrato da una Giunta esecutiva composta da sei a undici membri. Fanno parte della Giunta esecutiva: il presidente del Comitato; i presidenti dei Comitati speciali; e fino a cinque membri nominati dall'assemblea del partecipanti fra i membri effettivi del Comitato. I componenti della Giunta esecutiva durano in carica fino al 31 dicembre 1955 e sono rieleggibili. Essi contraggono per effetto della loro gestione le responsabilita' di legge, ma sono esonerati dal dare cauzione. Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare un componente della Giunta esecutiva, i rimasti in carica, con l'approvazione dei revisori dei conti, provvederanno alla sua sostituzione fino alla prossima assemblea.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 18
Art. 18. La Giunta esecutiva nomina tra i suoi membri un vice presidente.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 19
Art. 19. La Giunta esecutiva e' investita di tutti i poteri necessari per la gestione sia ordinaria che straordinaria del Comitato, fatta eccezione degli atti tassativamente riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. La Giunta esecutiva segnatamente ha tutte le facolta' per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi del Comitato in armonia con le direttive fissate dall'assemblea dei partecipanti.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 20
Art. 20. In particolare spetta alla Giunta esecutiva: compilare i bilanci preventivi e consuntivi; assumere obbligazioni e impegni di qualsiasi specie e natura; accettare contributi, donazioni e simili; deliberare su tutte le operazioni utili per il raggiungimento degli scopi del Comitato; coordinare l'attivita' dei vari Comitati speciali, e, per mandato permanente dell'assemblea dei partecipanti, stabilirne le specifiche attribuzioni e seguirne e controllarne l'attivita'; fissare le direttive per l'organizzazione degli uffici; deliberare sull'assunzione del personale, stabilendone la retribuzione. La Giunta esecutiva puo' delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente o al segretario generale.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 21
Art 21. La Giunta esecutiva si riunisce su invito del presidente e, in caso di suo impedimento, del vice presidente ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o a richiesta di un terzo dei componenti della Giunta esecutiva o del Collegio del revisori del conti Per la validita' delle riunioni della Giunta esecutiva e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Il segretario generale esercita le funzioni di segretario della Giunta esecutiva. In caso di suo impedimento, dette funzioni sono esercitate da persona designata dalla Giunta esecutiva. Delle riunioni della Giunta esecutiva saranno redatti processi verbali.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 22
Art. 22. Per il miglior assolvimento dei compiti del Comitato, sono costituiti i seguenti Comitati speciali: Comitato tecnico; Comitato finanziario; Comitato editoriale; Comitato stampa e propaganda; Comitato logistico. I componenti dei Comitati speciali sono nominati dall'assemblea dei partecipanti. I Comitati speciali eleggono tra i loro componenti il proprio presidente. I presidenti dei Comitati speciali e tutti i componenti di quello finanziario debbono essere membri effettivi del Comitato. Degli altri Comitati possono essere chiamati a far parte persone estranee, particolarmente qualificate. I Comitati speciali, per quanto riguarda le loro specifiche attribuzioni, si atterranno alle norme stabilite dalla Giunta esecutiva.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 23
Art. 23. Il segretario generale del Comitato attua le deliberazioni della Giunta esecutiva ed esercita le altre mansioni da questa affidategli.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 24
Art. 24. L'assemblea dei partecipanti nomina un Collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti, nonche' un presidente del Collegio, scelto fra i tre revisori effettivi.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 25
Art. 25. I revisori durano in carica fino al 31 dicembre 1955 e sono rieleggibili. Essi hanno le attribuzioni, gli obblighi e i diritti di cui agli [articoli 2403](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), [2404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2404), [2405](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2405), [2406](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2406), [2407](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2407) e [2408 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2408) in quanto applicabili.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 26
Art. 26. Gli esercizi finanziari si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiudera' il 31 dicembre 1954.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 27
Art. 27. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno riportate a nuovo nell'esercizio successivo a disposizione della Giunta esecutiva per il raggiungimento degli scopi del Comitato.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 28
Art. 28. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato del Comitato, l'assemblea nominera' uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 29
Art. 29. Alla cessazione definitiva dell'attivita' del Comitato, sia alla data stabilita che nel caso di scioglimento anticipato, l'assemblea dei partecipanti decidera' in ordine alla destinazione delle eventuali eccedenze attive.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 30
Art. 30. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comitato e i singoli componenti del Comitato stesso in dipendenza del presente statuto e della sua applicazione e' competente il Foro di Roma.
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio- art. 31
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