DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954, n. 236
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'assunzione al grado iniziale dei ruoli del personale di cui alle tabelle A e B dell'allegato III del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato con modificazioni con la legge 4 maggio 1951, n. 382, e' effettuata, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo medesimo ed osservate le norme dei seguenti articoli.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per il concorso per titoli, per la nomina a controllore capo di 3ª classe (grado 9°, gruppo B) di cui al precedente art. 1 e' composta: di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di due funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°; di un ispettore superiore per i servizi centrali del Tesoro, nonche' di un ispettore generale, od ispettore superiore per i servizi di tesoreria, membri. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.
Art. 3
La Commissione giudicatrice per il concorso per titoli per la nomina ad assistente controllore principale (grado 10°, gruppo C) di cui al precedente art. 1, e' composta: di un funzionario della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 5°, presidente; di due funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero predetto di grado non inferiore al 7°, di un ispettore superiore per i servizi centrali del Tesoro, nonche' di un ispettore generale od ispettore superiore per i servizi di tesoreria, membri. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.
Art. 4
Le Commissioni giudicatrici per i concorsi di cui al precedente art. 1 determinano preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, stabilendo la tabella dei punti da attribuire ai titoli stessi. Fra i titoli da valutare devono essere, in ogni caso, compresi i seguenti: 1) il servizio prestato negli Uffici di controllo del Tesoro; 2) gli studi, monografie o pubblicazioni in genere riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo anzidetto; 3) gli studi, monografie o pubblicazioni in genere riguardanti i servizi del Tesoro; 4) il servizio prestato in stabilimenti aventi attivita' affini alla fabbricazione della carta e stampa delle carte valori; 5) il servizio di capo reparto negli Uffici provinciali del Tesoro.
Art. 5
La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti attribuiti ai titoli. La graduatoria dei vincitori del concorso e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai candidati. A parita' di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'.
Art. 6
La graduatoria dei vincitori del concorso e' approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi sul bollettino ufficiale del personale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si siano resi o si renderanno vacanti successivamente al bando di concorso.
Art. 7
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso ruolo senza conseguirvi l'idoneita'.
Art. 8
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni, nonche' quelle del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.
EINAUDI PELLA - GAVA
Visto, Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1954
Atti dei Governo, registro n. 83, foglio n. 94. - CARLOMAGNO
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