DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1954, n. 253

Type DPR
Publication 1954-05-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 20 novembre 1953, n. 844 e 19 dicembre 1953, n. 917, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1954;

Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731, che modifica, a non oltre il 31 luglio 1951, il regime daziario del bestiame e delle carni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1919;

Vista la legge 27 ottobre, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, comprese quelle riguardanti il regime daziario delle carni e del bestiame, di cui al decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731, sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1955.

Art. 2

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 3

Le disposizioni contenute nelle tabelle annesse ai decreti Presidenziali 31 marzo 1952, n. 169 e 10 luglio 1952, n. 771, concernenti l'esenzione daziaria per l'orzo mondato e per l'orzo comune o vestito, nei limiti, quest'ultimo, di un contingente annuo di q.li 5000, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' (voce ex 95 della tariffa doganale), sono abrogate e sostituite dalla seguente: "L'orzo destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e' ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".

Art. 4

Alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, sono aggiunte, in relazione alle voci della tariffa doganale qui appresso indicate, le seguenti disposizioni: a) voce ex 108-b-1: le fecole di patate, destinate alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e bozzime a base di fecola, nei limiti di un contingente annuo di q.li 30.000, previste nel Protocollo di Torquay, sono ammesse al dazio del 5% sul valore; b) voce ex 242-a: il trattamento daziario stabilito per questa voce e' esteso alla magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio), impura, anche macinata per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, anche di colore diverso dal grigio bruno, contenente non meno di 0,50% di ossido ferrico, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica; c) voce ex 527-a-1-alfa: il contingente da ammettere in esenzione da dazio, ai sensi dei decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516 e 9 febbraio 1953, n. 38, e' portato a q.li 250.000 annui; d) ex nota 2ª alla voce 663: i linters idrofilizzati, destinati alla produzione di fibre tessili artificiali ottenute col processo cuproammoniacale, sono ammessi in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di q.li 40.000; e) il trattamento daziario stabilito con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la carta al difenile e simili in bobine o in fogli per imballaggio della frutta (voce ex 576-l-2) e' esteso al prodotto in fogli anche tagliati di qualsiasi dimensione; f) il trattamento daziario stabilito con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la vergella di rame semplicemente laminata, ecc., del diametro di 8 mm. o piu' ±voce ex 928-a-1-beta) e' esteso alla vergella di rame semplicemente laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, di diametro non inferiore a mm. 6,35, destinata alla trafilatura sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - PICCIONI - GAVA - VANONI - MEDICI - VILLABRUNA - MARTINELLI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 112. - CARLOMAGNO

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

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