DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 257
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 19 febbraio 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Societa' a. r. l. "Incremento Turistico Aremogna-Roccaraso" (S.I.T.A.R.), con sede in Roccaraso (L'Aquila) per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi, in servizio pubblico per trasporto di persone, dalla localita' Vallone San Rocco alla quota 1700, in comune di Roccaraso.
EINAUDI MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 115. - CARLOMAGNO
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