LEGGE 15 maggio 1954, n. 261
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È approvato l'atto 5 giugno 1952, n. 314 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Bari, con il quale, mediante transazione, permuta e alienazione di beni patrimoniali dello Stato, sono state regolate, con il comune di Bari, le questioni riguardanti gli arenili siti in detta città, località Porto Nuovo e Filoscene. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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