LEGGE 15 maggio 1954, n. 265
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad effettuare la spesa di lire 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciale istituti a Boston, Los Angeles e New Orleans.
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