LEGGE 15 maggio 1954, n. 270

Type Legge
Publication 1954-05-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo art. 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, ai termini dell'art. 4, è per tali funzionari istituite. I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

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