DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 281
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 1 marzo 1928, n. 678, con il quale i comuni di Romans, Versa e Villesse furono soppressi e riuniti in Comune unico con denominazione e capoluogo "Romans d'Isonzo";
Vista l'istanza 11 settembre 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Villesse ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Romans d'Isonzo in data 13 settembre 1949, n. 52 e della Deputazione provinciale di Gorizia in data 24 aprile 1950, n. 64, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Villesse, in provincia di Gorizia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Romans d'Isonzo e il ricostituito comune di Villesse, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Romans d'Isonzo. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Romans d'Isonzo, che sara' inquadrato nei nuovi organici del comune di Villesse, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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