DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 284
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 24 novembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
EINAUDI TOSATO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato ala Corte dei conti, addi' 11 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 141. - CARLOMAGNO
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