DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 287
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 635, con il quale i comuni di San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo furono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo "San Demetrio ne' Vestini";
Viste le istanze 18 e 14 ottobre 1945, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Demetrio ne' Vestini in data 23 agosto 1947, n. 3, 13 dicembre 1947, n. 11 e della Deputazione provinciale dell'Aquila in data 16 maggio 1946, n. 214, 30 luglio 1946, n. 300, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Sono ricostituiti i comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di San Demetrio ne' Vestini e i ricostituiti comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di San Demetrio ne' Vestini. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di San Demetrio ne' Vestini, che sara' inquadrato nei nuovi organici dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 146. - CARLOMAGNO
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