LEGGE 15 maggio 1954, n. 313
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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