LEGGE 15 maggio 1954, n. 313

Type Legge
Publication 1954-05-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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