LEGGE 29 maggio 1954, n. 316

Type Legge
Publication 1954-05-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.

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