LEGGE 19 maggio 1954, n. 323
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Accord
Accord entre le Gouvernement Italien et le Gouvernement Federal Autrichien relatif aux appellations geographiques d'origine et aux denominations de certains produits. Parte di provvedimento in formato grafico
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