LEGGE 1 giugno 1954, n. 326
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di emendamento suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Allegato
Amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail Parte di provvedimento in formato grafico
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