LEGGE 1 giugno 1954, n. 326
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di emendamento suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Allegato
Amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)