LEGGE 15 maggio 1954, n. 337
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45, nonchè dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
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