DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 344
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 14 gennaio 1929, n. 119, con il quale i comuni di Andrate e Nomaglio furono riuniti in unico Comune, con denominazione Andrate e sede dell'ufficio municipale a Nomaglio;
Vista l'istanza 6 ottobre 1916, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Nomaglio, ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Andrate in data 16 novembre 1946, n. 6, e della Reputazione provinciale di Torino in data 14 febbraio 1947, n. 9-200, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Nomaglio, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Torino, sentita, la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Andrate e il ricostituito comune di Nomaglio, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Andrate. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Andrate che sara' inquadrato nei nuovi organici del comune di Nomaglio, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 175. - CARLOMAGNO
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