LEGGE 11 giugno 1954, n. 356
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La disposizione dell'art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativa all'aumento dell'indennità di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.