DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1954, n. 368
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 1 e 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Per l'ammissione ai concorsi per le carriere civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: la data e il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate; il titolo di studio; la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile. I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine. Nulla e' innovato per quanto riguarda la documentazione dei titoli di merito nei concorsi per soli titoli ed in quelli per titoli ed esami.
Art. 2
La graduatoria di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e' approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dall'Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalita' stabiliti nel bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato generale del casellario giudiziale; c) il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneita' fisica all'impiego; d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel primo comma dell'art. 1.
Art. 3
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi indetti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, purche' non sia scaduto il termine per la presentazione dei documenti gia' effettuata in conformita' dei relativi bandi. Nella stessa forma del bando saranno stabiliti il termine e le modalita' di cui al primo comma dell'art. 2.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
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