LEGGE 5 giugno 1954, n. 381

Type Legge
Publication 1954-06-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il termine accordato al personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura per l'esercizio della facoltà di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, è riaperto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la durata di 180 giorni. In caso di esercizio di tale facoltà, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, primo e secondo comma, e dagli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 1.429. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.