LEGGE 5 giugno 1954, n. 382
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1 luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in base alle norme contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1944, n. 339, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, ratificato con la legge 10 luglio 1951, n. 594. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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