DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1954, n. 422

Type DPR
Publication 1954-07-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917 e 25 maggio 1954, n. 253, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1955;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la, legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2

La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, non e piu' da applicare all'alcole propilico (voce della tariffa doganale ex 363-a-1-beta).

Art. 3

Con la entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto: a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per la nitrocellulosa impregnata con alcoli (voce ex 379), per i cartoni comuni di pasta meccanica cotta a vapore (uso cuoio) e di altra specie (voce 570-b-2-alfa-beta), rendendosi applicabili per le stesse voci i corrispondenti dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; nonche' il dazio come sopra stabilito per il polietilene (derivato polimerico dell'etilene) senza plastificante, in pezzi o in polvere (voce ex 505-a), ritornando in vigore per la stessa merce, nella misura attualmente in applicazione, il corrispondente dazio convenzionato con il Protocollo di Annecy; b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per gli inneschi e capsule fulminanti ed i detonatori (voce di tariffa 458), e per la gomma elastica artificiale o factis (voce 509-c), rimanendo applicabili per le stesse merci i dazi della tariffa generale; c) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e mantenuti in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per i pali impregnati di legno comune di conifere squadrato con l'ascia o con l'accetta o spianato con l'ascia, con l'accetta o con la pialla (voce ex 528-a-1 alfa), e per il vasellame, oggetti ed utensili di uso domestico o per toeletta, di porcellana, bianchi (voce 826-a) nonche' il dazio ad valorem come sopra convenzionato e mantenuto in vigore per il vasellame, oggetti ed utensili di uso domestico o per toeletta, di porcellana, altri (voce 826-b), rendendosi applicabili per le stesse voci le aliquote daziarie ad valorem convenzionate col Protocollo di Torquay, e, per la voce 826-b, il dazio massimo specifico convenzionato con lo stesso Protocollo.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI PICCIONI - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA - MARTINELLI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1954

Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 99. - CARLOMAGNO

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico (1) ((2))

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