LEGGE 26 giugno 1954, n. 457
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al terzo comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo: "Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna".
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