DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 470
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 22 settembre 1927, n. 1863, con il quale i comuni di Cevo e di Saviore, in provincia di Brescia, vennero soppressi e riuniti in unico Comune, con denominazione "Valsaviore" e capoluogo in Cevo;
Vista l'istanza 14 luglio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti di ciascuno dei cessati comuni di Cevo e di Saviore ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Valsaviore in data 9 marzo 1947, n. 11, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 5 novembre 1947, numero 22/1003/19, con le quali venne espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Sono ricostituiti i comuni di Cevo e di Saviore, in provincia di Brescia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Cevo e di Saviore, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, dei personale attualmente in servizio presso il comune di Valsaviore. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Valsaviore, che sara' inquadrato nei nuovi organici dei comuni di Cevo e di Saviore, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
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