DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1954, n. 485

Type DPR
Publication 1954-04-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'irlanda, concluso a Dublino il 27 luglio 1953.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 27 luglio 1953, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo suddetto.

EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - MARTINELLI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1954

Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 121. - CARLOMAGNO

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda- art. 1

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Irlanda nell'intendimento di rafforzare i legami della amicizia tradizionale esistente tra i loro due popoli, mediante l'instaurazione di piu' strette relazioni economiche e commerciali, hanno negoziato e concordato, nello spirito della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea, quanto segue: Articolo 1 I Governi della Repubblica italiana e d'Irlanda faranno tutto il possibile per sviluppare il reciproco intercambio di merci e servizi tra l'Italia e l'Irlanda e favoriranno in particolare lo scambio dei prodotti di interesse per le loro rispettive economie.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 2

Articolo 2 Il Governo irlandese si impegna di accordare tutte le facilitazioni possibili per l'ammissione in Irlanda dei prodotti di origine italiana che non sono liberalizzati e in particolare considerera' favorevolmente le richieste per l'ammissione di merci alla cui esportazione il Governo italiano attribuisce particolare importanza.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 3

Articolo 3 Il Governo italiano si impegna di accordare tutte le facilitazioni possibili per l'ammissione in Italia dei prodotti di origine irlandese che non sono liberalizzati e in particolare considerera' favorevolmente le richieste per l'ammissione di merci alla cui esportazione il Governo irlandese attribuisce particolare importanza.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 4

Articolo 4 Se l'uno dei Governi toglie una merce dalla sua lista delle merci liberalizzate si consultera', se richiesto, con l'altro Governo circa le future importazioni di tale merce.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 5

Articolo 5 Ciascun Governo ha preso atto del desiderio dell'altro Governo che, in vista dello sviluppo di dirette relazioni commerciali tra i due Paesi, le ditte italiane ed irlandesi debbano, nei limiti del possibile, trattare i loro affari rispettivamente con l'Irlanda e l'Italia per il tramite di persone o Enti residenti nell'uno o nell'altro dei due Paesi.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 6

Articolo 6 Le Marine mercantili dei due Paesi saranno ugualmente qualificate per il trasporto delle merci tra i due Paesi stessi.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 7

Articolo 7 Ciascun Governo si impegna di esaminare favorevolmente il rilascio di tutte le necessarie facilitazioni per la fornitura di merci e beni di consumo essenziali all'economia dell'altro. Conformemente a tale criterio (a) il Governo d'Irlanda si impegna di continuare a facilitare l'approvvigionamento del bestiame e della carne di manzo all'Italia, e (b) il Governo della Repubblica italiana si impegna di continuare a facilitare l'approvvigionamento del riso all'Irlanda. I due Governi convengono di consultarsi annualmente sulle misure da prendere per facilitare il commercio delle merci sopramenzionate.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 8

Articolo 8 I pagamenti relativi al commercio ed alle transazioni invisibili tra l'Italia e l'Irlanda saranno effettuati nello stesso modo che quelli tra l'Italia e gli altri membri dell'Area della sterlina.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 9

Articolo 9 Durante il periodo di validita' del presente Accordo i Governi dell'Italia e dell'Irlanda si consulteranno a richiesta di uno di essi, allo scopo di esaminare il funzionamento dell'Accordo specialmente in relazione agli effetti delle modifiche nelle restrizioni all'importazione.

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda-art. 10

Articolo 10 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma, e sara' valido per un periodo di un anno. Ove, prima dello scadere di tale termine iniziale, uno dei due Governi non notifichi all'altro il proprio desiderio contrario, l'Accordo continuera' a rimanere in vigore fino a quando non sara' denunciato da uno dei due Governi con un preavviso di tre mesi. Fatto in duplice copia a Dublino il giorno 27 di luglio del 1953 nelle lingue italiana ed irlandese, i due testi facenti fede. Per il Governo d'Irlanda F. AIKEN Per il Governo della Repubblica italiana F. SILJ Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

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