LEGGE 30 giugno 1954, n. 493
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: a) a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini nonchè per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento; b) a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonchè per studi e ricerche - anche sperimentali - per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta; c) a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera a), contributi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole; d) a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.