DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 496
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 13 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1946, n. 9;
Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e' modificato come segue: "Tutti i concorsi ed esami di cui al precedente comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso ed esame analogo precedente. Tuttavia il Ministro, in casi di speciali necessita', puo' indire concorsi ed esami anche prima che sia decorso l'anzidetto periodo di un anno, purche' non indica piu' di un concorso ed esame in ciascun anno solare. "I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonche' le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro".
EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
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