DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 496

Type DPR
Publication 1954-06-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto l'art. 13 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1946, n. 9;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e' modificato come segue: "Tutti i concorsi ed esami di cui al precedente comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso ed esame analogo precedente. Tuttavia il Ministro, in casi di speciali necessita', puo' indire concorsi ed esami anche prima che sia decorso l'anzidetto periodo di un anno, purche' non indica piu' di un concorso ed esame in ciascun anno solare. "I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonche' le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro".

EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1954

Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 12. - CARLOMAGNO

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