LEGGE 6 luglio 1954, n. 550
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la parte riguardante il personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, non si applica nei confronti degli impiegati civili non di ruolo che siano provvisti di pensione diretta liquidata ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844. Per il personale di cui al comma precedente il termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.