LEGGE 13 luglio 1954, n. 557
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518, entro il quale gli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali, avevano facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1951 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.