LEGGE 24 luglio 1954, n. 569
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Indipendentemente dal limite massimo d'età ed in deroga al disposto dell'art. 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1 marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneità, ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.
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