DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 571
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Nel prospetto a) allegato al decreto Presidenziale 12 ottobre 1949, n. 1000, sono introdotte le seguenti modifiche: a) il numero dei posti di insegnanti tecnico-pratici assegnati agli Istituti tecnici industriali e' ridotto da 124 a 119 e corrispondentemente e' ridotto da 268 a 263 il totale dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a detti Istituti; b) agli Istituti tecnici commerciali sono assegnati cinque posti di insegnante tecnico-pratico e corrispondentemente e(elevato da quattro a nove il totale dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a detti Istituti; c) il testo della nota (1) e' sostituito dal seguente: I posti di insegnante tecnico-pratico sono istituiti presso gli Istituti a indirizzo mercantile e i posti di assistente sono istituiti presso gli Istituti di Modica, di Melfi e di Udine per cui il detto personale e' a carico dello Stato ai termini dell'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 152. - CARLOMAGNO
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