DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1954, n. 572
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, concernente il nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate;
Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il contingente numerico degli operai permanenti, fissato, per ciascuna Forza armata, dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e' ripartito come appresso, nei gruppi e categorie di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585. Ripartizione in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti per le tre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
Nel contingente di ciascuna Forza armata, di cui al precedente art. 1, sono compresi gli operai che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, rivestivano la qualifica di permanenti, anche se facenti parte dei ruoli transitori ed occupanti, nelle preesistenti tabelle organiche, posti in soprannumero, per essere stati sistemati in ruolo in virtu' di speciali disposizioni di legge.
Art. 3
Gli operai temporanei, in servizio nell'Amministrazione della difesa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, i quali, al 30 giugno 1923, rivestivano la qualifica di operai a matricola o di operai straordinari nell'Amministrazione della guerra o di lavoranti permanenti o di lavoranti provvisori nell'Amministrazione della marina, sono nominati, senza concorso, operai permanenti, secondo l'ordine di precedenza indicato dalle lettere b) e c) dell'art. 2, primo comma del precitato decreto legislativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detti operai rimangono assegnati alla medesima categoria alla quale sono stati ascritti, quali temporanei, in applicazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Dalla nomina sono esclusi gli operai che, pur trovandosi nelle condizioni anzidette, abbiano gia' oltrepassato il 65° anno di eta', se uomini, ed il 60°, se donne, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, nonche' quelli che siano cessati dal servizio per licenziamento volontario o per assenze arbitrarie o per motivi penali, o che siano stati espulsi. Le condanne riportate sotto il regime fascista per motivi politici non costituiscono causa di esclusione dalla nomina. Nei riguardi dei salariati sottoposti a procedimento penale o disciplinare, la nomina a permanente e' sospesa e il posto tenuto accantonato fino all'esaurimento dei procedimenti anzidetti. Si procede alla nomina ove l'esito del procedimento penale o disciplinare non si concluda con una pronunzia che importi la espulsione o il licenziamento del salariato, o che avrebbe costituito causa di impedimento per la sua ammissione in servizio. Se l'esito del procedimento penale o disciplinare si conclude con una pronunzia che importi sospensione o temporaneo allontanamento dal servizio, la immissione del salariato in ruolo resta sospesa per eguale periodo di tempo.
Art. 4
Gli operai di cui al precedente art. 3, possono rinunziare alla nomina a permanente con formale dichiarazione scritta, da presentare entro il termine di un mese dalla data di comunicazione della nomina stessa. In tale caso questa e' revocata a tutti gli effetti e gli operai continuano a far parte dei salariati, temporanei, restando assoggettati alle norme legislative e regolamentari sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati non di ruolo.
Art. 5
Alla nomina dei capi operai si fa luogo con l'osservanza del disposto dell'art. 8, punto secondo, e dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Art. 6
I posti di operaio permanente, esclusi quelli di capo operaio, che risultino disponibili dopo effettuati gli inquadramenti e le nomine di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno coperti da operai che, assunti in servizio anteriormente al 6 agosto 1948, si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abbiano superato il 65° anno di eta', se uomini, ed il 60°, se donne. A tal fine verranno compilate, distintamente per ogni Forza armata e per categorie, apposite graduatorie, in base ad un punteggio complessivo attribuito a ciascun operaio, costituito dalla somma di due coefficienti numerici che esprimano, rispettivamente, l'anzianita' di servizio e il grado di capacita' professionale congiunta al rendimento. Il coefficiente relativo all'anzianita' e' determinato in ragione di un punto per ogni anno di servizio fino a dieci anni e di mezzo punto per ciascuno degli anni successivi, arrotondando, a tali fini, ad un anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Il coefficiente numerico relativo alla capacita' professionale congiunta al rendimento e', per gli operai di 1ª, 2ª e 6ª categoria, quello attribuito in applicazione dell'art. 27, lettera A) della legge 26 febbraio 1952, n. 67, mentre per gli operai di 3ª, 4ª e 7ª categoria esso verra' stabilito, dalle stesse autorita' cui compete l'assegnazione del coefficiente previsto dal citato art. 27, con punteggio non superiore agli 11,99/20.
Art. 7
Nelle graduatorie di cui all'articolo precedente, distinte per categorie, vanno collocati, esclusivamente gli operai temporanei ascritti alla categoria cui la graduatoria si riferisce, in base al punteggio complessivo riportato, e con l'osservanza del disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940.
Art. 8
Ai fini del presente decreto l'anzianita' di servizio dei salariati e' determinata con l'osservanza dei criteri fissati nell'art. 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Art. 9
La classe di paga da assegnare agli operai che abbiano conseguita la nomina a permanenti in applicazione degli articoli 3 e 6 e' determinata con l'osservanza dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in relazione alla paga da operaio temporaneo che sia stata loro attribuita in base agli articoli 27 e 30 della legge medesima, sostituendo al punteggio richiesto dal citato art. 11 per le categorie 1ª, 2ª e 6ª quello previsto dal suddetto art. 27 e ferma restando per le categorie 2ª e 6ª la particolare corrispondenza fra punteggio e classe di paga stabilita dallo stesso art. 27. La classe di paga da assegnare agli operai che abbiano conseguita la nomina a permanenti in base all'art. 3, licenziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e' la stessa di cui gli interessati erano in godimento al 6 agosto 1948.
EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 164. - CARLOMAGNO
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