LEGGE 24 luglio 1954, n. 605

Type Legge
Publication 1954-07-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Camera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

A copertura dell'onere di L. 1.330.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera' con gli stanziamenti dei capitoli n. 310 (lire 225.000) e n. 304 (lire 908.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54.

EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TAVIANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Convenzione-art. 1

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass. La REPUBBLICA ITALIANA e la CONFEDERAZIONE SVIZZERA, considerata la necessita' di rettificare il tracciato della frontiera italo-svizzera in corrispondenza del Passo di Cornera o Kriegalppass, in quanto la linea di displuvio costituente confine corre su una spessa morena dorsale, soggetta ai movimenti del ghiaccio sottostante per cui i cippi collocati a suo tempo sulla superficie della morena stessa sono tutti rimossi dalla loro posizione iniziale; hanno deciso di conchiudere a tale scopo la presente Convenzione. Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari: La Repubblica italiana Generale di Divisione LUIGI MOROSINI La Confederazione Svizzera Colonnello MAURICE DE RAEMY i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. A parziale modifica della Convenzione fra la Confederazione Elvetica ed il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo svizzero, nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 1941, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine al Passo di Cornera o Kriegalppass fra i territori dei comuni di Grengiols e Binn in parte svizzera e del comune di Baceno in parte italiana. (Settore III - Sezione 1ª), e di fissarlo lungo una linea retta con gli estremi su due punti della vecchia linea di frontiera situati su terreno sicuramente solido. Tale linea - indicata nella levata fotogrammetrica alla scala 1: 5000 annessa alla presente Convenzione e della quale fa parte integrante - e' tale da conservare la pratica equivalente delle aree oggetto di scambio.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Della determinazione del nuovo confine e' incaricata la Commissione permanente Manutenzione Confine Italo-Svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti: a) tracciamento sul terreno della nuova linea di frontiera; b) materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati; c) rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.

Convenzione-art. 3

Art. 3. Le spese relative alla provvista o messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali fra i due Stati, rimanendo invece a carico di ciascuno di essi quelle relative ai propri rappresentanti ufficiali.

Convenzione-art. 4

Art. 4. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Berna. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica. In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Martigny, il 4 luglio 1952. Gen. LUIGI MOROSINI Col. DE RAEMY Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

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