LEGGE 31 luglio 1954, n. 606

Type Legge
Publication 1954-07-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La facoltà di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'art. 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979, nonchè la facoltà prevista dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, ratificato con modificazioni dalla legge 20 luglio 1951, n. 658, possono essere esercitate, nei confronti dei militari reduci dalla prigionia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, purchè si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949. Per i casi di rientro che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno e a sei mesi dalla data del rientro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addì 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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