LEGGE 31 luglio 1954, n. 610
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza è autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000. Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.