LEGGE 31 luglio 1954, n. 616
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È prorogato al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1954-55, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, già presentato alle Assemblee legislative.
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