LEGGE 6 agosto 1954, n. 617
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Eistituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.
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