DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 618
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Visti la domanda di riconoscimento dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo, e lo schema dello statuto approvato dagli enti parte Ritenuta l'opportunita' dell'iniziativa;
Udito il parere dei Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e commercio; Decreta:
Articolo unico
E' riconosciuta la personalita' giuridica dell'Ente autonomo denominato "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo". E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto vistato dal Ministro proponente.
EINAUDI VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 17. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo" Art. 1. E' costituito con sede in Palermo l'Ente autonomo denominato 1 Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo". Tale Ente ha i seguenti scopi: 1) organizzare annualmente una fiera campionaria a carattere internazionale interessante tutti i rami della produzione, mettendo in particolare evidenza la possibilita' e le realizzazioni della economia isolana; 2) organizzare, in epoche diverse da quelle della fiera campionaria, mostre speciali dirette a favorire l'agricoltura, l'industria ed il commercio della Regione.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 2
Art. 2. Partecipano alla costituzione dell'Ente e contribuiscono alla formazione del patrimonio dello stesso nella misura e nei modi stabiliti dalle singole Amministrazioni: a) il comune di Palermo; b) il Banco di Sicilia; c) la Cassa di risparmio V. E.; d) la Camera di commercio di Palermo.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 3
Art. 3. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle erogazioni degli enti di cui al precedente art. 2; b) dal patrimonio dell'Ente Fiera del Mediterraneo gia' rilevato dal Comitato promotore di cui all'atto 23 luglio 1946 in notar Giuseppe Angilella di Palermo; c) da eventuali lasciti e donazioni; d) dalle quote delle eventuali eccedenze attive dei singoli esercizi finanziari secondo quanto disposto dall'art. 16.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 4
Art. 4. Alle spese di gestione l'Ente provvede: a) con gli interessi attivi del patrimonio; b) con il ricavato delle manifestazioni fieristiche per il noleggio degli stands e la vendita dei biglietti nonche' con il ricavato di altre iniziative e concessioni connesse alla Fiera; c) con eventuali contributi di enti e persone.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 5
Art. 5. Gli organi amministrativi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 6
Art 6. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio del Ministri su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio e su designazione dell'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Egli e' il legale rappresentante dell'Ente; presiede il Consiglio generale e la Giunta e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni provvede a tutto quanto e' necessario per assicurare la continuita' amministrativa dell'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 7
Art. 7. Il Consiglio generale e' composto dal presidente e dal seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per l'industria e commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana: a) da quattro membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente da uno del Ministero dell'industria e commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero del commercio estero, uno del Ministero del tesoro; b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) da quattro membri in rappresentanza della Regione e cioe': uno in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze; d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo; e) da un rappresentante del comune di Palermo; f) da un rappresentante del Banco di Sicilia; g) da un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.; h) da un rappresentante dell'organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia; i) da un rappresentante dell'organizzazione regionale dei commercianti; l) da un rappresentante dell'organizzazione regionale degli industriali; m) da un rappresentante dell'organizzazione regionale degli agricoltori; n) da un rappresentante dell'organizzazione regionale degli artigiani; o) da un rappresentante dell'organizzazione regionale dei dirigenti aziende industriali e commerciali; p) da un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale. Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verra' fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo. I componenti del Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso di vacanza di posto, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto. Le cariche di presidente e di componenti il Consiglio generale sono gratuite.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 8
Art. 8. Spetta al Consiglio generale di: a) fissare le direttive dell'Ente; b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) deliberare sugli atti che comportano trasformazioni del patrimonio dell'Ente non previste in bilancio; d) deliberare lo stato giuridico e le norme di assunzione del personale nonche' l'organico ed il trattamento economico del medesimo; e) approvare i regolamenti interni di gestione.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 9
Art. 9. Il Consiglio generale si raduna in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nei termini di cui al successivo art. 15. Straordinariamente puo' essere convocato tutte le volte che il presidente e la Giunta lo ritengano opportuno ovvero ne facciano richiesta cinque componenti. Le sedute del Consiglio generale sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno quattro di essi. La seconda convocazione deve aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. Le deliberazioni sono rese valide con la maggioranza assoluta degli intervenuti. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate, viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 10
Art. 10. La Giunta esecutiva e' formata oltre che dal presidente da quattro altri componenti il Consiglio generale, e precisamente dai rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, della Cassa di risparmio V. E., del Banco di Sicilia e della Camera di commercio di Palermo. La durata in carica della Giunta e' quella stessa del Consiglio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 11
Art. 11. Spetta alla Giunta esecutiva: a) provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Ente ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) approvare il programma delle manifestazioni predisposto dal segretario generale; c) formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale; d) esercitare, in casi di assoluta urgenza, i poteri del Consiglio' generale salvo ratifica di questo nella seduta immediatamente successiva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 12
Art. 12. La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne venga richiesto da almeno due dei suoi componenti. Per la validita' delle sedute o delle deliberazioni valgono le norme previste dall'art. 9 per il Consiglio generale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 13
Art. 13. Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio di intesa con l'Amministrazione regionale siciliana, sentito il Comitato permanente di cui alla [legge 5 dicembre 1932, n. 1734](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-12-05;1734), su proposta che vien fatta dal presidente dell'Ente dopo di aver sentito il Consiglio generale. Egli e' capo del personale e degli uffici e funziona da segretario del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 14
Art. 14. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministero dell'industria e commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana. I membri effettivi rappresentano rispettivamente il Ministero dell'industria e commercio, l'Assessorato regionale per l'industria e commercio, la Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo ed il comune di Palermo. Il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio riveste le funzioni di presidente del Collegio dei revisori. I due membri supplenti sono nominati su designazione rispettivamente del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio V E. Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto non siano modificati dallo statuto. Esso ha facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva. Il Consiglio generale determina l'indennita' da corrispondere ai membri del Collegio. I revisori durano in carica tre anni.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 15
Art. 15. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo. Non piu' tardi del 30 novembre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato dal Consiglio della giunta esecutiva entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono essere previamente esaminati dal Collegio dei revisori e corredati da una sua relazione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio generale, debbono essere sottoposti entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio generale al Ministero dell'industria e commercio il quale approva o meno d'intesa con l'Amministrazione della Regione siciliana. Sono altresi' soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana le deliberazioni che impegnano l'Ente per piu' di un esercizio finanziario e quelle che dispongono storni di spese da capitolo a capitolo, nonche' le deliberazioni concernenti il regolamento, l'organico e il trattamento economico del personale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 16
Art. 16. Le eccedenze attive nette di ciascun esercizio, dedotti gli ammortamenti e la retribuzione al capitale di partecipazione nei limiti del 5 per cento in ragion d'anno, saranno devoluti: l'80 per cento per la costituzione della riserva; il 20 per cento a disposizione del Consiglio per gli scopi dell'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 17
Art. 17. Il Ministro per l'industria e il commercio d'intesa con la Amministrazione regionale siciliana, in Vasi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, puo' affidarne la Amministrazione straordinaria ad un commissario che nominera' con un decreto.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo- art. 18
Art. 18. L'Ente puo' sciogliersi con decisione del Consiglio generale adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti, o essere sciolto per determinazione del Ministro per l'industria e commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana per constatata impossibilita' funzionale e assoluta deficienza finanziaria. In caso di scioglimento la Giunta esecutiva assume la gestione della liquidazione patrimoniale dell'Ente Per gravi motivi il Ministro per l'industria e del commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana, potra' affidare tale gestione ad un commissario liquidatore. Il Ministro per l'industria e commercio VILLABRUNA
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